Lo statuto dell'Associazione
art. 1 - E' istituita in Pinerolo l'Associazione ex allievi del Liceo Ginnasio "Gian Francesco Porporato", con sede in Pinerolo, via Cesare Battisti n. 1, presso l'Istituto stesso
art. 2 - L'Associazione e' apolitica ed aconfessionale. Essa si propone i seguenti scopi
- mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti;
- ricordare maestri ed allievi che particolarmente si sono resi benemeriti;
- promuovere e favorire riunioni e manifestazioni di ex allievi con ogni forma di attivita' culturali, sociali e ricreative;
- vivificare e sviluppare i vincoli di amicizia tra gli ex allievi dell'Istituto
art.3 - All'Associazione puo' appartenere il qualita' di Socio qualunque persona che abbia frequentato l'Istituto per almeno un anno. Possono inoltre essere soci i professori che abbiano ricoperto la carica di preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno due anni presso il Liceo Ginnasio Porporato, anche se ivi attualmente in servizio. In casi speciali il Consiglio puo' attribuire la qualita' di socio onorario ad Enti o persone che abbiano avuto particolari legami con il Liceo Ginnasio o con l'Associazione e che, comunque, per l'opera da essi svolta, abbiano acquisito titoli di benemerenza presso il sodalizio.
art.4 - L'ammissione dei soci di ogni categoria e' di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo. La qualita' di socio si perde per volontarie dimissioni, per morosita' protrattasi per due anni consecutivi o per esclusione: quest'ultima avviene per deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora sussistano gravi motivi. I soci che intendano dimettersi debbono far pervenire le loro dimissioni entro il mese di ottobre. In difetto l'adesione si intende rinnovata per l'anno seguente con l'obbligo di corresponsione della quota relativa.
art. 5 - E' richiesta ai soci una quota annua, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo
art. 6 - Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ed il Collegio dei revisori dei conti
art. 7 - Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti legali, l'Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. In caso di sua assenza o impedimento sara' sostituito dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere che ha maggiore anzianita' di consiglio ed in caso di parita' il piu' anziano di eta'
art. 8 - Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione; ne promuove l'attivita' ordinaria in conformita' delle decisioni dell'Assemblea, deliberando a maggioranza semplice; forma e modifica il regolamento dell'Associazione. E' validamente costituito in prima convocazione quando e' presente la meta' dei soci; in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.
art. 9 - Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti dall'Assemblea Generale. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere.
art. 10 - I membri del COnsiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Generale durano in carica tre anni. I consiglieri scaduti sono rieleggibili. I consiglieri che non partecipino senza giustificato motivo ad almeno tre sedute consecutive dicadranno dal mandato. I consiglieri che venissero a cessare dalla carica nel corso dell'anno saranno sostituiti dai primi esclusi nelle elezioni assembleari del Consiglio. I membri cosė nominati scadranno dalla carica insieme con il Consigli. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, si intendera' dimissionario l'intero Consiglio.
art. 11 - L'Assemblea e' l'organo normativo dell'Associazione e si compone di tutti i soci dell'Associazione stessa; e' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa e' validamente costituita in prima convocazione quando e' presente la meta' dei soci; in seconda convocazione qualunque ne sia il numero. Delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche statutarie e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti che rappresentino almeno il trenta per cento dei soci.
art. 12 - L'Assemblea approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; formula proposte e determina l'attivita' dell'Associazione; apporta eventuali modifiche allo Statuto.
art. 13 - La convocazione dell'Assemblea deve essere disposta quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci con l'indicazione dell'oggetto da deliberare.
art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo di controllo contabile dell'Associazione, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea. I membri effettivi nominano fra di loro il Presidente del Collegio. I componenti scaduti possono essere rieletti.
art. 15 - L'elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori puo' anche essere fatta per referendum, a giudizio del Consiglio Direttivo e secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
art. 16 - La chiusura dell'anno sociale e' fissata al 31 dicembre di ogni anno
art- 17 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del regolamento sociale da redigersi a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo otto del presente statuto.
Emesso a None il 30 giugno 1982
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